CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI/MATERIALE

MCOM0335 rev.4 del 22/07/2022

  1. Sono da considerarsi Parti integranti dell’Offerta le seguenti condizioni contrattuali.
  2. Con l’accettazione dell’Offerta, EmiliaRec S.r.l. si impegna ad eseguire in favore del Produttore/Detentore/Intermediario del rifiuto/materiale, di seguito indicato come Cliente, il servizio di ritiro di rifiuti od altro materiale specificamente indicati nell’Offerta secondo le modalità riportate nella stessa.
  3. Il rifiuto/materiale dovrà essere contenuto nelle apposite attrezzature indicate nell’Offerta (ceste metalliche – container – press-container – pressa verticale – pressa stazionaria in continuo ecc…) di proprietà di EmiliaRec S.r.l.: qualora nell’Offerta sia previsto un canone per il loro utilizzo, si considerano concesse in locazione; diversamente in comodato d’uso.
    Nell’Offerta, qualora non sia previsto l’utilizzo di attrezzature, sarà indicato se EmiliaRec S.r.l. ritirerà il rifiuto/materiale sfuso o imballato direttamente dal Cliente.
  4. Il canone di locazione delle attrezzature sarà annualmente rivalutato secondo il saggio di inflazione accertato dall’ISTAT su base annua.
  5. Il valore unitario delle attrezzature è determinato secondo quanto segue:
    CESTA ZINCATA € 550,00
    CONTENITORE MACERO RISERVATO € 1.300,00
    CONTAINER 7 MT € 8.000,00
    CONTAINER 7 MT CON COPERTURA TEL. € 11.000,00
    CONTAINER 7 MT CON COPERTURA IDR. € 15.000,00
    CONTAINER 7 MT PER PRESSA STAZIONARIA € 13.000,00
    CONTAINER 6 MT € 7.300,00
    CONTAINER 6 MT CON COPERTURA IDRAULICA € 14.000,00
    CONTAINER 6 MT PER PRESSA STAZIONARIA € 11.000,00
    CONTAINER 4 MT € 5.800,00
    CONTAINER 4 MT CON COPERTURA IDR. MAN. € 6.500,00
    PRESS CONTAINER A CASSETTO € 28.000,00
    PRESS CONTAINER MONO PALA € 27.500,00
    PRESS CONTAINER TWIN PACK € 40.000,00
    PRESSA VERTICALE TON 8 € 9.500,00
    PRESSA VERTICALE TON 10 € 10.300,00
    PRESSA VERTICALE TON 12 € 13.500,00
    PRESSA VERTICALE TON 14 € 19.000,00
    PRESSA STAZIONARIA TON 40 € 42.000,00
    PRESSA STAZIONARIA TON 60 € 50.000,00
  6. Tali attrezzature, il cui numero/tipo è indicato nell’Offerta, verranno posizionate e movimentate nel luogo indicato dal Cliente esclusivamente a cura di EmiliaRec S.r.l. o di suo incaricato. Le attrezzature dovranno essere adibite, utilizzate e movimentate esclusivamente per le funzioni previste nell’Offerta.
  7. Il Cliente si obbliga a conferire il rifiuto/materiale oggetto di contratto esclusivamente a EmiliaRec S.r.l. o a soggetti da EmiliaRec S.r.l. autorizzati.
  8. L’attribuzione del codice rifiuto viene fatta dal Produttore/Detentore del rifiuto sotto la propria responsabilità, secondo quanto indicato dall’art 184 e ss. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. .
  9. Il Cliente si impegna a consegnare a EmiliaRec S.r.l., in occasione del primo conferimento, le schede di caratterizzazione dei rifiuti oggetto del contratto secondo la modulistica EmiliaRec S.r.l.. Il Cliente dovrà rinnovarle almeno ogni 12 mesi, e rinnovarle tempestivamente ad ogni significativa modifica del processo produttivo del rifiuto. Il Cliente si assume la totale ed esclusiva responsabilità circa le informazioni contenute in tali schede e la loro rappresentatività, manlevando da ogni responsabilità EmiliaRec S.r.l.. A fronte della falsità e/o non rappresentatività di tali informazioni, il Cliente dovrà rifondere le spese e risarcire i danni patiti da EmiliaRec S.r.l. che provvederà, qualora tale condotta dovesse apparire penalmente rilevante, ad informare le Autorità competenti.
  10. Durante il trasporto il rifiuto/materiale dovrà sempre essere accompagnato dagli idonei documenti previsti dalla normativa vigente. EmiliaRec S.r.l. si riserva il diritto di non ritirare i rifiuti del Cliente qualora non siano conformi a quanto indicato in Offerta e/o al CER attribuitogli: a fronte di ciò le spese sostenute e i danni patiti da EmiliaRec S.r.l. saranno addebitati per intero al Cliente.
  11. Presso l’impianto di recupero EmiliaRec S.r.l. verificherà la conformità del rifiuto/materiale conferito/ritirato con quanto dichiarato dal Cliente. Le difformità potranno comportare: i) il respingimento del carico; ii) l’accettazione del carico con riserva di qualità; iii) l’avvio ad altro impianto di recupero/smaltimento del rifiuto/materiale rilevato non conforme solo successivamente all’avvenuta accettazione del carico. A fronte di ciò: EmiliaRec S.r.l. segnalerà le specifiche difformità alle Autorità competenti, come prescritto dalle disposizioni di legge che autorizzano EmiliaRec S.r.l. all’attività di recupero e riciclo (riferimenti normativi consultabili sul sito www.emiliarec.it nell’area “Documentazione”); le spese sostenute e i danni patiti da EmiliaRec S.r.l. saranno addebitati per intero al Cliente.
  12. Nel caso di crisi anche temporanee del sistema di recupero e smaltimento rifiuti, sia nel caso di sopravvenuta difficoltà nella gestione dell’impianto EmiliaRec S.r.l., quest’ultima ha la facoltà di sospendere e cessare i ritiri/conferimenti senza che per questo il Cliente possa richiedere alcun risarcimento danni.
  13. I pagamenti dovuti in forza del contratto saranno eseguiti secondo le modalità previste nell’Offerta, con decorrenza non dal fine mese data fatturazione, ma dal fine mese di competenza delle prestazioni fatturate.
  14. Qualora nell’Offerta sia previsto che EmiliaRec S.r.l. riconosca al Cliente un valore positivo per il rifiuto/materiale, il Cliente fatturerà a EmiliaRec S.r.l. l’importo corrispondente ai quantitativi decurtati dell’eventuale umidità riscontrata e comunicata al Cliente. Le Parti convengono che il valore del rifiuto/materiale ed i costi del servizio potranno subire variazioni dovute all’andamento di mercato ed alle crisi, anche temporanee, del sistema di recupero e smaltimento rifiuti, così come all’incremento dei costi di trasporto e recupero/smaltimento. A causa di tali possibili variazioni EmiliaRec S.r.l. ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali dell’Offerta con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla entrata in vigore della modifica. Durante tale periodo il Cliente potrà avvalersi della facoltà di recesso.
  15. Le parti convengono che le misurazioni del peso del rifiuto/materiale valide e presupposto di fatturazione sono quelle rilevate dall’impianto EmiliaRec S.r.l. o da altro impianto di destino dalla stessa indicato.
  16. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, assicurano il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza, anche ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. È fatto obbligo al Cliente di fornire a EmiliaRec S.r.l. – in relazione alla tipologia dell’attività da svolgere presso i siti/cantieri di cui al contratto e in base alle valutazioni eseguite in merito all’incidenza/interferenza dell’attività di EmiliaRec S.r.l. nei luoghi di lavoro del Cliente – tutta la documentazione ritenuta necessaria (tra cui, in particolare, il DUVRI) e, comunque, prescritta in base alla vigente normativa onde consentire al personale di EmiliaRec S.r.l. di operare nell’esecuzione del contratto in situazione di sicurezza e di rispetto delle relative norme di legge. Ove in concreto si ravvisi la necessità, per quanto di competenza, di regolarizzare la situazione nel rispetto della normativa di sicurezza da parte di uno dei contraenti, è facoltà dell’altro di sospendere l’esecuzione del contratto fino al ripristino della situazione di regolarità. Il Cliente si obbliga ad utilizzare le attrezzature previste dal contratto secondo i rispettivi manuali d’uso che verranno consegnati al momento dell’installazione/deposito esclusivamente per adibirli alla funzione di raccolta e/o compattamento dei rifiuti indicati nell’Offerta, assumendo in proprio le obbligazioni previste dal presente contratto e dalla normativa vigente: in particolare il Cliente si obbliga a conservare e custodire le attrezzature con la massima cura e diligenza e di non cedere, neppure temporaneamente, l’uso delle stesse a terzi.
  17. Dal momento della consegna delle attrezzature, il Cliente è responsabile in caso di danneggiamento, distruzione o furto delle stesse e di ogni altro danno cagionato a persone o cose, anche per caso fortuito ovvero per fatti dolosi e colposi del proprio personale ovvero di terzi. Qualora in violazione dell’art. 16, le attrezzature siano state affidate a terzi, il Cliente resta responsabile nei confronti di EmiliaRec S.r.l. per il caso di danneggiamento, distruzione, furto e di ogni altro danno cagionato a persone o cose.
  18. Il personale impiegato dal Cliente per l’utilizzo delle attrezzature oggetto del contratto operano sotto l’esclusiva responsabilità, direzione e coordinamento del Cliente. È a carico del Cliente ogni onere relativo alla protezione dai rischi lavorativi, infortuni, incendi e sinistri relativi all’utilizzo/custodia dei beni consegnati da EmiliaRec S.r.l., esonerando quest’ultima da ogni responsabilità.
  19. Salva diversa indicazione nell’Offerta, la durata del contratto è a tempo indeterminato e si potrà recedere con preavviso di 60 (sessanta) giorni mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC. Qualora sia il Cliente a recedere deve essere corrisposto a EmiliaRec S.r.l. quanto dovuto ai sensi dell’art. 1671 c.c. da calcolarsi nella forma del mancato corrispettivo che si sarebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto.
  20. In occasione della scadenza naturale del contratto [art.19] della risoluzione [art.21] come del recesso [art. 22], il Cliente deve restituire immediatamente le attrezzature che ha ricevuto in locazione/comodato [art.3 e ss.] nello stato della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso, pena il risarcimento del danno.
  21. EmiliaRec S.r.l. potrà senza preavviso risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. mediante semplice comunicazione scritta qualora: i) il Cliente non adempia anche solo una obbligazione del contratto e non vi ponga integralmente rimedio entro 10 (dieci) giorni dalla sua costituzione in mora; ii) il Cliente, pur messo in mora da EmiliaRec S.r.l., non abbia adempiuto anche solo una delle obbligazioni di un precedente contratto. Costituisce causa di risoluzione immediata la cessione a terzi, anche temporanea, delle attrezzature di proprietà di EmiliaRec S.r.l. concesse in locazione/comodato [art.3 e ss.]. In caso di risoluzione ai sensi della presente clausola, cesserà ogni obbligo di EmiliaRec S.r.l. nei confronti del Cliente. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di EmiliaRec S.r.l. alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni patiti.
  22. Le Parti dichiarano di avere preso visione del Codice Etico della EmiliaRec S.r.l. (consultabile sul sito www.emiliarec.it nell’area “Documentazione”), di attenersi ai principi in esso contenuti, di considerare la sua mancata osservanza causa di risoluzione del contratto e di responsabilità extracontrattuale.
  23. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Ferrara.
  24. Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato opera la normativa vigente.

L.C.S.
Il Cliente (Timbro e Firma)

Per specifica approvazione delle clausole di cui agli artt. 12 (sospensione servizio), 14 (variazioni valore rifiuto/materiale e costi servizio – facoltà di recesso), 16 (obblighi sicurezza – facoltà di sospensione), 19 (durata offerta e facoltà di recesso), 21 (risoluzione e termini di decadenza), 24 (foro competente), 22 (codice etico).
Il Cliente (Timbro e Firma)